Art. 126
Programmazione finanziaria nel settore
del trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire una razionale e funzionale utilizzazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, con successivo provvedimento legislativo, l' Amministrazione regionale provvede a ridefinire, a livello regionale, l' assetto delle attribuzioni in materia, con particolare riguardo al sistema dei servizi di linea in regime di concessione e dei servizi in regime di autorizzazione.
2. Tra i parametri da assumere a riferimento per definire i criteri relativi alla determinazione dei contributi annuali di esercizio, si deve considerare il numero dei passeggeri trasportati, delle diverse linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime.
3. Non verranno comunque finanziate quelle linee di traporto pubblico locale che costituiscono duplicazione di servizio già effettuato da linea ferroviaria.