1. L' Amministrazione regionale, nelle more del riordino dei consorzi e delle forme associative tra Enti locali, di cui all'
articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, č autorizzata a continuare a concedere ed erogare ai medesimi i finanziamenti ed i contributi previsti dalla legislazione regionale di settore.