Art. 111
Rientro al bilancio regionale di somme
afferenti alla gestione fuori bilancio di cui
all' articolo 6 della legge regionale 12
aprile 1984, n. 10
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Assessore alle finanze, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'
articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.
3. Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è previsto lo stanziamento di lire 30 miliardi per l' anno 1993.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, L. R. 47/1993