Art. 105
Opere di interesse pubblico
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della
legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'
articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall'
articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, č autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 54 milioni.
2.
Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 162 milioni per l' anno 1993;
b) lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.