Art. 9
Obbligo di informazione
1. I soggetti di cui agli articoli 4 e 5 sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione i dati relativi alle MPS movimentate nell' anno precedente. La comunicazione deve essere redatta sulle apposite schede approvate con decreto dell' Assessore regionale all' ambiente.
2. Fino all' adozione del provvedimento di approvazione di cui al comma 1, l' adempimento dovrà venir eseguito utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento dei rifiuti, firmate dal legale rappresentante dell' azienda.
3. L' obbligo di informazione di cui al presente articolo è esteso ai produttori di MPS.