Art. 8
Regolamentazione del trasporto
1. L' attivitą di trasporto delle MPS non tossiche e nocive deve avvenire in conformitą a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione della
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con DPGR 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 10 marzo 1992.
2. Non sono soggette all' obbligo di cui al comma 1 le MPS ed i residui indicati all' articolo 7, commi 6 e 7.