Art. 5
Norme particolari
1. Le attivitą di cui all' articolo 4, qualora riguardino le MPS individuabili a norma dell' articolo 3, lettere b) e c), del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, sono soggette, oltre alle norme nello stesso previste, alle disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti interessati devono far pervenire all' Amministrazione provinciale territorialmente competente, o alla Regione nel caso di MPS classificate tossiche e nocive e per conoscenza all' Amministrazione provinciale competente quale organi di controllo, unitamente alla relazione esplicativa di cui all' articolo 4, la documentazione probatoria di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 3 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, al fine di dimostrare l' effettiva destinazione e la compatibilitą a riutilizzo dei materiali movimentati.
3. In caso di svolgimento di attivitą relative alle MPS destinate ad un riutilizzo diretto nel settore agricolo, l' imposizione delle prescrizioni o l' assunzione dei provvedimenti di cui all' articolo 6 sono attuate sentite le Direzioni regionali dell' agricoltura e della sanitą.