Art. 2
Competenze
1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono attribuite alle Amministrazioni provinciali e sono svolte in conformitą agli indirizzi ed alle norme tecniche statali ed alle direttive regionali.
2. Per le MPS classificate tossiche e nocive, ai sensi dell' articolo 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, le relative funzioni amministrative sono di competenza dell' Amministrazione regionale.