Art. 11
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle infrazioni degli obblighi della presente legge si applicano le disposizioni vigenti per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali di cui alla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
2. Ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 che non ottemperino agli obblighi previsti dagli stessi articoli e dall' articolo 6 č comminata la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
3. Per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti per analoghe infrazioni.
4. L' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti competono alle Amministrazioni provinciali.