1. In analogia con quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di smaltimento dei rifiuti, la vigilanza ed il controllo sul regolare svolgimento delle attivitą di cui alla presente legge, sono di competenza delle Amministrazioni provinciali che svolgono tali attribuzioni con le modalitą di cui all' articolo 23, comma 1, lettere g), h) ed i) della
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'
articolo 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.