1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia, a norma dell'
articolo 2, comma 6, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con
legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina le modalità per il controllo dell' utilizzazione delle materie prime secondarie (MPS), nonché per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse, e determina altresì le condizioni e le modalità per l' esclusione delle MPS dall' ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le disposizioni normative statali in materia di MPS.