Art. 9
Prestazioni di garanzia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni e per la durata massima di 6 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito all' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, nelle more dell' erogazione dei contributi dovuti dallo Stato per gli anni 1992 e 1993 per il funzionamento dell' Ente.
2. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 1 è corredata dall' atto esecutivo con cui l' Ente dispone il ricorso all' anticipazione e all' atto di adesione dell' Istituto di credito. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 109, comma 2, L. R. 47/1993