Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 28/12/2007

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.
Art. 8
 Anticipazioni delle aziende di trasporto pubblico locale
(Programma 0.1.4.)
2. L' autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base delle domande presentate dalle aziende interessate, corredate della documentazione dimostrativa del fabbisogno di cassa.
3. La concessione delle garanzie alle singole aziende di trasporto è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti.
4. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie di cui al comma 1 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1 miliardo per l' anno 1992, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8860 del medesimo stato di previsione.