Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 28/12/2007

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.
Art. 17
1. I contributi concessi ai sensi dell' articolo 42, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, per le finalità ivi indicate, possono essere destinati anche alla realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi.