1. La maggiorazione degli interessi legali non trova applicazione, nel caso di revoca di contributo assentito dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1978, per l' esecuzione di lavoro di ammodernamento e riparazione di case di riposo per anziani da parte di enti locali nell' ambito degli interventi previsti dall'
articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.