Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 28/12/2007

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.
Art. 14
1. All' articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, la locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo >> è sostituita dalla locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale n. 31/1988 e dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo >>.