Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 28/12/2007
Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.
Art. 14
Modifica dell' articolo 22
della
legge regionale n. 17/1992
1.
All'
articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17
, la locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale n. 20/1989
, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo >> è sostituita dalla locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale n. 31/1988
e dell'
articolo 3 della legge regionale n. 20/1989
, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo >>.