Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 28/12/2007
Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.
Art. 12
Interpretazione autentica
dell'
articolo 59 della legge regionale n. 4/1991
,
dell'
articolo 40 della legge regionale n. 47/1991
e
dell'
articolo 92 della legge regionale n. 4/1992
1.
In via di interpretazione autentica, la finalizzazione dei mutui di cui all'
articolo 59 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4
, all'
articolo 40 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47
ed all'
articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
, si intende riferita anche alla ricostituzione di risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione degli interventi indicati negli articoli medesimi e reperite mediante ricorso a capitale di debito o al capitale sociale.