Art. 14
1. Per le finalità di cui alla presente legge, nonché per l' esercizio da parte della Direzione regionale dell' ambiente delle altre competenze trasferite o delegate dalla normativa nazionale di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a dieci unità di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, otto in quella di segretario ed una in quella di coadiutore amministrativo.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale segretario amministrativo, di cui all'
articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989 per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra - disegnatore di cui al medesimo
articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di tre unità, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della
legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, rispettivamente nella qualifica di consigliere per un massimo di una unità ed in quella di coadiutore amministrativo per un massimo di una unità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 38/1992
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 38/1992