Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016
Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unitą sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
1.Le risultanze dell'attivitą ispettiva di cui all'articolo 8 sono comunicate all'Assessore regionale alla sanitą e alle politiche sociali. Qualora tali risultanze evidenzino il verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, la Regione risolve il contratto del Direttore generale dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 49/1996
2 Articolo sostituito da art. 10, comma 7, L. R. 8/2001