Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.
CAPO III
 Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione
di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura nonché
interventi di razionalizzazione, ammodernamento e
sviluppo del settore primario.
Art. 19
 
1. In via di interpretazione autentica, con il termine << attrezzature agricole >> di cui al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, si intende qualsiasi macchina, attrezzatura ed impianto posti al servizio di attività agricole e di attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
Art. 21
 
1. L' articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 
1.
L' articolo 67 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 67
 
1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge. >>.

Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, le parole << programma annuale >> sono sostituite dalle parole << programma pluriennale >>.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 31
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorrere alla loro ricapitalizzazione.
2. I finanziamenti in conto capitale per interventi di ricapitalizzazione sono concessi in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sui prestiti di durata massima quinquennale contratti dai soci, a decorrere dall' annata agraria 1992/1993, al fine di partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricolo e loro consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario di esercizio.
5. La Giunta regionale effettua gli interventi previsti dal presente articolo sulla base di criteri da essa stabiliti e pubblicati, che tengano conto in particolare delle finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello, in coerenza con le specifiche azioni della politica agricola comunitaria e dei relativi assi prioritari di intervento, con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo ed in armonia con la programmazione nazionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 51, L. R. 1/2005
Art. 32
 
1.
L' articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. L' Ente Regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) è autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell' Ente medesimo a cooperative agricole aventi sede nella regione con preferenza per quelle operanti nel settore lattiero - caseario, che siano riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell' agricoltura previa presentazione di specifico piano di impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale.
2. All' alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo, amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
4. Le cooperative che siano comodatarie dei beni di cui al comma 1 sin dal 1 gennaio 1989 hanno titolo di prelazione nell' acquisto degli stessi. Per l' esercizio di tale prelazione l' ERSA notificherà alle cooperative medesime entro il 30 settembre 1992 la proposta di vendita degli impianti nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. La mancata adesione della cooperativa alla proposta mediante stipulazione di formale atto di compravendita entro il 31 dicembre 1992 equivale a rinuncia al diritto di prelazione.
5. Gli impianti di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 1993 non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati ad enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicate le strutture, ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' ente alle condizioni di cui al comma 2 o ad altri soggetti secondo le disposizioni concernenti la vendita dei beni patrimoniali disponibili.
6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3. >>.

Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 6, L. R. 50/1993
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, L. R. 13/1998
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 2, L. R. 13/1998
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 3, L. R. 13/1998
5 Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 9/2008
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 2, L. R. 9/2008
Art. 35
1. Allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo e la razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione associata nel comparto ortofrutticolo regionale, in coerenza con gli obiettivi della politica agraria comune ed, in particolare, con il relativo piano settoriale contemplato dal regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) è autorizzato ad alienare l' impianto denominato << Centrale ortofrutticola in Comune di Udine >> di cui alla decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 luglio 1976, n. I/53/76, alla cooperativa agricola che sia comodataria o locataria, sin dal 1 gennaio 1985, dell' impianto predetto.
2. La cooperativa di cui al comma 1 deve essere riconosciuta idonea alla gestione dell' impianto dalla Direzione regionale dell' agricoltura, previa presentazione di specifico piano d' impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale, nonché dell' ultimo bilancio approvato ed integrato da una relazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste.
3. Alla cooperativa di cui al comma 1 è imputato un onere pari al 10% del costo complessivo dell' opera come risultante dall' ultimazione del secondo e ultimo lotto di lavori, al quale si aggiunge l' accollo di mutuo, con conseguente liberazione dell' ERSA Il costo complessivo è desunto dai certificati di collaudo amministrativo o di regolare esecuzione.
4. L' importo di cui al comma 3 è corrisposto all' ERSA in rate costanti annuali, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
5. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 64, L. R. 3/2002
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 66, L. R. 15/2005
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996
Art. 39
1. Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, le domande di concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge possono essere presentate alle Comunità montane entro il 31 agosto 1992.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 41
1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, i benefici contributivi previsti dall' articolo 2 della medesima legge possono essere concessi anche per l' impianto di oliveti razionali secondo criteri di specializzazione e di ubicazione in zone ritenute idonee a tali colture.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010