Art. 50
1. Per le finalità di cui all' articolo 15, primo e secondo comma, della
legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' anno 1992.
3. All' onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.
4. Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 400 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992.