Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.
Art. 25
 
1.
L' articolo 67 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 67
 
1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge. >>.