Legge regionale 04 maggio 1992 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 1 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 29/1996

Art. 1

( ABROGATO )

(1)(4)

Note:

Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 29/1996

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3 bis, L. R. 16/1992 nel testo modificato da art. 6, comma 23, L. R. 23/2002

Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 23, L. R. 23/2002

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.

Art. 1 bis

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l'acquisizione, il potenziamento e la ristrutturazione di impianti sportivi localizzati sull'altipiano triestino, al fine di migliorare la dotazione delle strutture a servizio della popolazione residente.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

Articolo aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 29/1996

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.

Art. 4

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento delle strutture produttive del settore primario, le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate a concedere contributi una tantum in conto capitale agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche.

(1)

2. Le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono oggetto di apposito regolamento, che è definito dalle Province di Gorizia e di Trieste nel rispetto dei limiti e in armonia con i criteri previsti dalla normativa regionale di settore ed è adottato dalle Province stesse su conforme parere della Direzione regionale dell' agricoltura.

(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 33/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 2, L. R. 33/2002

Comma 3 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.

Art. 5

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei borghi carsici e del loro tessuto urbano e sociale, l' Amministrazione regionale concede contributi annui costanti nella misura e con le modalità previste dagli articoli 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e 25 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sui mutui contratti da proprietari di immobili destinati ad uso residenziale, siti nell' ambito di aree classificate come << zona omogenea A >> dagli strumenti urbanistici vigenti, per interventi di recupero edilizio degli immobili stessi.

2. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui al comma 1 i soggetti che risultano proprietari dell' immobile interessato dall' intervento di recupero da almeno due anni.

3. Gli immobili oggetto di contribuzione possono essere dati in locazione anche a cittadini stranieri ed a persone che non possiedono i requisiti previsti per l' edilizia agevolata, purché prestino attività lavorativa presso l' Area di ricerca, la Società per il << Sincrotrone Trieste >>, il Centro di Fisica Teorica di Miramare, L' Università degli Studi di Trieste, o altri istituti scientifici di carattere pubblico che operano nella Provincia di Trieste.

Art. 6

1. Al fine di realizzare, nel territorio del Carso, un programma di opere e interventi di risanamento di aree già adibite a discariche di rifiuti solidi e di ripristino ambientale di torrenti già sede di attività estrattive, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni e agli Enti pubblici interessati.

2. Il programma di cui al comma 1 è elaborato sulla base di specifici progetti di ripristino ambientale predisposti dagli Enti indicati al comma 1 ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale d' intesa con l' Assessore all' ambiente, sentite la Provincia di Trieste e l' Unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Per l' istruttoria dei progetti predisposti dai Comuni e dagli Enti pubblici interessati e per il successivo finanziamento delle opere e degli interventi in essi previsti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo e all' articolo 10 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, nonché le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPGR 10 febbraio 1987, n. 52.

Art. 7

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 1.600 milioni per la realizzazione, nella località di Opicina, della sede del centro civico della circoscrizione dell' Altipiano Est.

2. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 8

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 933 (2.1.210.4.10.12) con la denominazione << Spese dirette e finanziamenti al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste ed alla Comunità montana del Carso per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale, per il miglioramento delle strutture destinate ai servizi alla popolazione residente e per il sostegno delle attività produttive minori agricole ed artigianali del Carso >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. Gli oneri relativi agli anni dal 1995 al 2001 fanno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi.

4. Sul predetto capitolo 933 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 10

1. Per le finalità previste dall' articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 996 (2.1.234.5.10.11) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per interventi diretti alla tutela, al miglioramento, alla ricostituzione e alla manutenzione del patrimonio forestale del Carso >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. Sul predetto capitolo 996 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

Art. 11

1. Per le finalità previste dall' articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1992.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 997 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per la concessione di contributi una tantum agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1992.

3. Sul predetto capitolo 997 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

Art. 12

1. Per le finalità previste dall' articolo 5 è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 13 - Programma 1.4.1. - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 3304 (2.1.241.4.10.12) con la denominazione << Contributi annui costanti sui mutui contratti da proprietari di immobili ad uso residenziale dei borghi carsici siti nell' ambito di aree classificate come << zona omogenea A >> dagli strumenti urbanistici >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Sul predetto capitolo 3304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

Art. 13

1. Per le finalità dell' articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 10 - programma 1.4.2. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2122 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione << Finanziamenti straordinari ai Comuni ed agli Enti pubblici interessati per la realizzazione di un programma di opere ed interventi di risanamento di aree già adibite a discariche di rifiuti solidi e di ripristino ambientale dei terreni già sede di attività estrattive nel territorio del Carso >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.

3. Sul predetto capitolo 2122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

Art. 14

1. Per le finalità previste dall' articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 3405 (2.1.232.5.08.15) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Trieste per la realizzazione del Centro civico della circoscrizione dell' Altopiano Est nella località di Opicina >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. Sul predetto capitolo 3405 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

Art. 15

1. All' onere complessivo di lire 9.600 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 5.100 milioni per l' anno 1992, lire 2.700 milioni per l' anno 1993 e lire 1.800 milioni per l' anno 1994, relativo alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 8, e dal 10 al 14 si provvede:

a) per lire 7.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, lire 2.700 milioni per l' anno 1993 e lire 1.800 milioni per l' anno 1994 mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposita partita di fondo globale iscritta sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (Partita n. 9 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

b) per lire 2.100 milioni per l' anno 1992 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa precitato.

Art. 16

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.