Legge regionale 04 maggio 1992, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 03/09/2009

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.
TITOLO III
 NORME FINANZIARIE
Art. 15
 
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 11 fanno carico al capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precisato capitolo 2490, dopo la locuzione << idrografici e lagunari >> viene inserita la locuzione << nonché per la predisposizione del Piano regionale delle sistemazioni geologiche >>.
7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 14 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione più volte citato, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 20 milioni per l' anno 1992.
9. All' onere complessivo di lire 100 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l' anno 1992 e lire 60 milioni per l' anno 1993, ed all' onere complessivo di lire 40 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno, di pari importo dal capitolo 2490 dello stato di previsione precitato
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009
2 Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009
3 Comma 3 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009
4 Comma 4 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009
5 Comma 5 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009