Legge regionale 04 maggio 1992, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 03/09/2009

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.
Art. 14
 Semplificazione di procedure tecnico - amministrative
1. Le disposizioni speciali di cui al Capo I ed agli articoli 10 e 11 del Capo III della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, sono estese all' esecuzione di lavori ed interventi non richiedenti la predisposizione di specifico progetto, quali scavi, sgomberi, trivellazioni geognostiche, puntellazioni e magisteri assimilabili, di competenza della Direzione regionale dell' ambiente.
2. La competenza all' attuazione delle procedure di cui al comma 1 è demandata, in analogia alle corrispondenti attribuzioni previste in materia di finanza regionale, all' Assessore regionale all' ambiente, al Direttore regionale dell' ambiente ed ai Direttori dei servizi della Direzione medesima.