Art. 14
Semplificazione di procedure tecnico - amministrative
1. Le disposizioni speciali di cui al Capo I ed agli articoli 10 e 11 del
Capo III della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, sono estese all' esecuzione di lavori ed interventi non richiedenti la predisposizione di specifico progetto, quali scavi, sgomberi, trivellazioni geognostiche, puntellazioni e magisteri assimilabili, di competenza della Direzione regionale dell' ambiente.
2. La competenza all' attuazione delle procedure di cui al comma 1 è demandata, in analogia alle corrispondenti attribuzioni previste in materia di finanza regionale, all' Assessore regionale all' ambiente, al Direttore regionale dell' ambiente ed ai Direttori dei servizi della Direzione medesima.