Art. 13
Ulteriori interventi di competenza della
Direzione regionale della protezione civile
1. Le competenze in capo alla Direzione regionale dell' ambiente relative agli interventi di pronto soccorso di cui al Titolo II ed alle attribuzioni di cui al
Titolo III della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono trasferite alla Direzione regionale della protezione civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, restano immutate le competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici.