1. Il Piano regionale delle sistemazioni geologiche, anche in armonia con quanto previsto dall'
articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, deve contenere:
a) la mappatura, su cartografia in scala opportuna, di tutti i dissesti interessanti la pubblica incolumità;
b) schede tecniche con indicazioni qualitative e quantitative sulla natura dei dissesti individuati;
c) la formulazione dei criteri tecnici generali per il contenimento dei dissesti ed il relativo risarcimento ambientale;
d) le norme di attuazione del piano;
e) la compilazione di progetti - pilota in zone particolarmente significative;
f) la formulazione di un piano economico generale.