Legge regionale 04 maggio 1992, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 03/09/2009

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.
Art. 11
 Piano regionale delle sistemazioni geologiche
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi del Piano regionale delle sistemazioni geologiche per la realizzazione del quale può anche far ricorso a studi professionali o ad istituti specializzati, utilizzando altresì gli studi geologici predisposti dai Comuni e dalle Comunità montane.
2. Il Piano è predisposto a cura della Direzione regionale dell' ambiente.
3. Sul progetto di Piano è richiesto il parere degli enti locali territorialmente interessati, delle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e parchi e della viabilità e trasporti, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto il parere s' intende favorevolmente espresso.
4. Il Piano, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti e delle direzioni consultate, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite.
5. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è valido a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino le condizioni fisiche del territorio. Il Piano può inoltre essere revisionato in ogni tempo quando sopravvengano motivi che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o integrarlo, sia integralmente che per singole zone. La procedura di revisione o modifica è la stessa di quella prevista per l' approvazione.