Art. 10
Programma annuale degli interventi di prevenzione
e relative disposizioni procedurali
2. Il programma di cui al comma 1 viene predisposto dalla Direzione regionale dell' ambiente, sentita la Direzione regionale della protezione civile, nel rispetto, qualora approvate, delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni geologiche di cui all' articolo 11, comprendente le segnalazioni provenienti dagli enti locali o da altra fonte e, in deroga a quanto stabilito dall'
articolo 11, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, viene adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 101, comma 1, L. R. 47/1993