Legge regionale 04 maggio 1992, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 03/09/2009

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.
Art. 10
 Programma annuale degli interventi di prevenzione
e relative disposizioni procedurali
1. In deroga alle procedure previste dall' articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera b), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, relativi alle opere di prevenzione da calamità naturali di competenza della Direzione regionale dell' ambiente, vengono inseriti in un programma annuale di interventi di prevenzione.
4. Nel caso di interventi diretti di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, la Direzione regionale dell' ambiente può avvalersi delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per la progettazione e la direzione dei lavori.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 101, comma 1, L. R. 47/1993