Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 9/2007
5 Articolo abrogato da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024 , a seguito dell'inserimento del comma 96 bis all'art. 3, L.R. 16/2023.