Art. 37
Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che gli Enti locali stipulano per l' acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l' attrezzatura e l' arredamento delle strutture teatrali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualitā dei contributi č comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le modalitā di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domanda, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della
legge regionale 22 agosto 1984, n. 40.
5. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande č il 30 settembre 1992.
6. Per le finalitā previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
7. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni nell' anno 1993;
b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 2.000 milioni per l' anno 2003.
8. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 3 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 30/1992
3 Comma 4 sostituito da art. 91, comma 2, L. R. 30/1992
4 Comma 5 sostituito da art. 91, comma 3, L. R. 30/1992
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 42/1995
6 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 42/1995