Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 22
 Finanziamenti straordinari
ad Amministrazioni comunali
(programma 1.4.3.)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' edilizia e di servizi tecnici, corredate dalla relazione illustrativa degli interventi predetti e dal preventivo di spesa.
4. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1, č determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, tenuto conto degli elementi recati dalle relazioni illustrative e dai preventivi di spesa.
5. Le condizioni e le modalitą di rendicontazione sono specificate nei decreti di concessione dei contributi. L' erogazione della prima annualitą dei contributi precitati č disposta all' atto della presentazione dei contratti di mutuo definitivo.
6. Per le finalitą previste dal comma 1 č autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l' anno 1994.
7. Le annualitą relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualitą autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 73, L. R. 3/2002