Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 78 bis aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 28/1999
2 Partizione di cui fa parte l'art. 40, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA
Art. 1
 Norma programmatica
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti, a decorrere dall' anno 1993, dalla revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, sono utilizzate in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e destinate prioritariamente al finanziamento dei seguenti interventi:
a) copertura dei maggiori oneri derivanti dall' esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e al DPR 19 marzo 1990, n. 70;
b) copertura delle spese di investimento per opere permanenti autorizzate negli anni 1993 e 1994, e finanziate, in attesa della revisione della legge n. 457/1984, con ricorso al mercato finanziario in conformità a quanto disposto dall' articolo 52 dello Statuto speciale di autonomia e indicato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992;
c) maggiori assegnazioni finanziarie alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane per l' esercizio delle funzioni devolute ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nonché ulteriori finanziamenti per l' attuazione degli accordi di programma fra la Regione e gli Enti locali ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 10/1988 e della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39;
d) maggiori finanziamenti per l' attuazione di programmi organici di intervento nonché di nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate nell' elenco n. 5 - fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.

TITOLO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE
DELL' ARTICOLO 54 DELLO STATUTO
SPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA LEGGE
REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
Art. 3
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Province viene assegnata la somma complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 42.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle leggi regionali 14 marzo 1988, n. 11. 13 giugno 1988, n. 48, 20 giugno 1988, n. 59, e 7 marzo 1989, n. 10, secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 8.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 4/1991.

2. In relazione all' emanazione delle nuove disposizioni legislative regionali nel corso dell' anno 1991:
a) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/1991, ricomprende dal 1992 anche gli oneri per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 in materia di promozione della conoscenza della cultura << Rom >>;
b) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 4/1991, per lo svolgimento di funzioni trasferite in materia di scuole non statali, si intende disposta ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14.

3. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle destinazioni di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/1991.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
Art. 5
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare in Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata la somma di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, indicate dall' articolo 6, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi delle leggi regionali n. 10/1988 e 7 marzo 1989, n. 10, e indicate dall' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988 le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento della somma di cui all' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.
3. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria e che risultano iscritte:
a) al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali), per le finalità dell' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall' articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 e come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali) per le finalità dell' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.

TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore della tutela dell' ambiente
CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 15
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
2. Ai sensi del combinato disposto del Titolo Vi della legge regionale n. 75/1982 e del comma 1, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 18.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.900 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e lire 6.900 milioni per l' anno 1994, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 30.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.500 milioni per l' anno 1992, e lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

3. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
5. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 21
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Amministrazione provinciale dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni ciascuno.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 3.000 milioni ciascuno per gli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 1.500 milioni per l' anno 2003.

6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 16, comma 35, L. R. 25/1999
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 1/2007
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 12, L. R. 12/2010
Art. 22
 Finanziamenti straordinari
ad Amministrazioni comunali
(programma 1.4.3.)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' edilizia e di servizi tecnici, corredate dalla relazione illustrativa degli interventi predetti e dal preventivo di spesa.
4. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1, è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, tenuto conto degli elementi recati dalle relazioni illustrative e dai preventivi di spesa.
5. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nei decreti di concessione dei contributi. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione dei contratti di mutuo definitivo.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l' anno 1994.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 73, L. R. 3/2002
CAPO IV
 Interventi nel settore
delle infrastrutture di trasporto
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 Interventi nel settore dei porti
(programmi 0.1.4. e 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa capo al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
11. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
14. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
16. Ad integrazione del contributo ordinario erogato ai sensi dell' articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all' anno 1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente Autonomo del Porto di Trieste un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima di cui al comma 19, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi dei mutui da contrarsi da parte dell' Ente medesimo.
17. la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 16.
18. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.
20. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
21. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
22. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
23. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, sui mutui contratti ai sensi del comma 16. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze.
24. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo, nella quale è motivata l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
25. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.
26. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 23 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 28, L. R. 11/2011
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 28
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l' anno 1992 e lire 40.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, viene suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per gli anni 1992 e 1993 e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1994 fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 90.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 40.000 milioni per l' anno 1994.
Art. 30
 Servizi socio - assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4754 ed il capitolo 4767 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992.
4. In attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell' ambito dell' azione programmatica inerente la formazione professionale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, e relativo allegato 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, società ed associazioni qualificati nel settore finanziamenti per l' attività di formazione ed aggiornamento degli operatori socio - assistenziali.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4768 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 88, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 31
 Strutture socio - assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1992, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.600 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessivo di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 6.000 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione, della cultura,
della ricerca scientifica e della formazione professionale
Art. 33
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima del 10% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Le domande per la concessione dei predetti contributi sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura entro il mese di aprile di ciascun anno.
5. Le domande sono corredate dalla deliberazione esecutiva con cui il soggetto dispone l' assunzione del mutuo, dall' atto di adesione dell' istituto mutuante e dal piano degli investimenti che si intendono realizzare. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Nell' ipotesi di cui al comma 3, le domande sono corredate dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento: l' erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione.
7. Per le finalità previste dai commi 1 e 3 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni e di lire 4.000 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2008.

9. L' onere complessivo di lire 10.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 30/1992
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 2/2000
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 33, L. R. 1/2005
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 23, L. R. 1/2007
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 2/2011
Art. 34
 Istituzioni ed attività di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1992, e lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.400 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
13. Il predetto onere complessivo di lire 160 milioni fa carico al capitolo 5611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5611 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2 Comma 11 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3 Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
4 Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
5 Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
Art. 35
1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi ed istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell' Istria, di Fiume e della Dalmazia.
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5607 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 34, comma 25, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 34, comma 26, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 37/1996
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 37/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 49, L. R. 22/2010
6 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 22/2010
7 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 11, comma 121, L. R. 18/2011
8 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 130, L. R. 14/2012
9 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 65, L. R. 27/2012
10 Per il riconoscimento della rilevanza di soggetti, nonché per le modalità di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 16 a 21, della L.R. 23/2013.
Art. 36
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. Nell' ambito delle iniziative previste dalla << Iniziativa Pentagonale >>, di cui all' articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell' << Associazione Internazionale dell' Operetta >>, con sede in Trieste e a sostenerne l'attività di spettacolo nella regione.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
19. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
20. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5608 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
2 I commi 17, 18, 19 e 20 sono stati reinseriti dall' articolo 1 della L.R. 22/99 .
3 Parole aggiunte al comma 17 da art. 1, comma 2, L. R. 22/1999
Art. 37
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che gli Enti locali stipulano per l' acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l' attrezzatura e l' arredamento delle strutture teatrali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
6. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni nell' anno 1993;
b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 2.000 milioni per l' anno 2003.

8. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 3 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 30/1992
3 Comma 4 sostituito da art. 91, comma 2, L. R. 30/1992
4 Comma 5 sostituito da art. 91, comma 3, L. R. 30/1992
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 42/1995
6 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 42/1995
Art. 39
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) un contributo straordinario per il potenziamento dei centri di formazione professionale. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
4 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 83
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 200 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1993.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 2.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 87
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall' articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
5. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' ente o la società disposte l' assunzione del mutuo, nella quale è motivata l' impossibilità a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 11 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
15. Per le finalità previste dal comma 7 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 800 milioni ciascuno.
16. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 800 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 800 milioni per l' anno 2003.

17. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
18. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 7 interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 9 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 30/1992
3 Comma 10 sostituito da art. 92, comma 2, L. R. 30/1992
4 Comma 14 sostituito da art. 92, comma 3, L. R. 30/1992
5 Comma 7 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
6 Comma 8 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7 Comma 11 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
CAPO V
 Interventi nel settore del turismo
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 91
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale, n. 16/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 16/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 9.
11. Per le finalità previste dal comma 9 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 500 milioni per l' anno 2013.

13. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 15.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 300 milioni.
18. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
19. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
20. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 15 da art. 93, comma 1, L. R. 30/1992
2 Parole aggiunte al comma 9 da art. 103, comma 1, L. R. 47/1993
3 Parole sostituite al comma 15 da art. 104, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 92

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 93

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VI
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 94
 Contributi pluriennali alle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 500 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale n. 22/1987, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni medesimi.
Art. 95
 Operazioni di locazione finanziaria alle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l' anno 1997.

3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
7. L' onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO VII
Art. 96

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
Art. 99
 Interventi per il sostegno di iniziative culturali
ed artistiche a favore della minoranza slovena -
Rideterminazioni
(programma 2.4.2., 2.3.1. e 2.4.3.)
1. L' autorizzazione di spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992 - prevista a fronte dell' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ed iscritta sul capitolo 542 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992 - disposta dal comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, per le finalità ivi indicate, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto, deve intendersi disposta per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b) della predetta legge regionale n. 46/1991, e fa carico al capitolo 5484 dello stato di previsione precitato.
2. L' autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992 - prevista a fronte dell' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ed iscritta sul capitolo 542 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - disposta dal comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, per le finalità ivi indicate, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5166 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto, deve intendersi disposta per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della predetta legge regionale n. 46/1991, e fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione precitato.
TITOLO VIII
 Riautorizzazioni di spesa
Art. 101
 Accordi di programma - Fondi regionali
(programmi 0.5.1. e 0.6.3.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 5, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 883 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993 autorizzata con l' articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 102
 Accordi di programma finanziati con mutuo
(programmi 0.6.3. e 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 39/1991, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 3.000 per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Il maggior onere di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione del predetto.
7. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
11. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.
12. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
13. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, della legge regionale medesima, viene suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.
Art. 103
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, ed in relazione alla necessità di reiscrivere a bilancio le somme - relative alle opere in concessione dall' ANAS - disimpegnate in conto residui, e pertanto da inviarsi in economia, autorizzate per le predette finalità e coperte mediante il ricorso al mercato finanziario, è autorizzata la spesa di lire 18.400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 18.400 milioni fa carico al capitolo 3713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. A fronte di tale onere è previsto l' utilizzo di pari quota dell' avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 1991 ed iscritta quale quota vincolata, conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione dell' entrata dei bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, lettera c) della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserita dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, - limitatamente agli interventi già assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1988 - è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 242.500.000.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 242.500.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
6. L' onere complessivo di lire 485 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 106
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società ginnastica triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO IX
 Spese finanziate con ricorso a mutuo
Art. 107
 Finanziamento con mutuo della quota di spesa corrente
sanitaria a carico della Regione per l' anno 1990
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed al disposto di cui all' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativamente agli oneri imputabili all' anno 1990, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi - per la somma complessiva di lire 118.864 milioni, - delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 118.864 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 118.864 milioni fa carico al capitolo 4381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 108
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, al fine di assicurare la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.541 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 10.541 milioni fa carico al capitolo 3982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 110
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese
già autorizzate nei settori delle opere pubbliche e dei
servizi sociali
(programmi 1.1.2., 1.2.1., 1.4.3., 1.4.2., 1.5.2.,
1.5.3., 2.2.2., 2.4.3. e 0.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed imputata al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 6, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dal comma 5 del medesimo articolo come integrato dall' articolo 132 relativamente agli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, dall' articolo 66, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 2332.
3. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 66, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, e fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 68, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1992 e 1993 dall' articolo 68, comma 10, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è imputata, per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993, al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 68, comma 18, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c), e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è imputata, per l' importo di lire 4.000 milioni, al capitolo 3335 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3334 dello stato di previsione precitato.
7. la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 10, della legge regionale n. 3/1990, e la spesa di lire 3.000 milioni, così rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 69, comma 4 della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, già imputate al capitolo corrispondente al capitolo 3794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fanno carico al capitolo 3795 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
8. La spesa di complessive lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, e rispettivamente, rideterminata, per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo 69, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale n. 25/1990, e già imputata sul capitolo corrispondente al capitolo 3870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e lire 2.000 milioni per per l' anno 1993; la quota complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992,fermo restando il residuo onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 a carico del capitolo 4848 dello stato di previsione precitato.
10. La spesa di lire 12.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è rideterminata in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1992 e lire 5.000 milioni per l' anno 1993; la quota di lire 6.000 milioni per l' anno 1992 fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione precitato.
11. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 55 della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, fa carico, per la quota di lire 4.000 milioni, al capitolo 5714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5713 dello stato di previsione precitato.
12. La spesa di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall' articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l' anno 1992 e lire 5.000 milioni per l' anno 1993, ed imputata - per l' importo di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 - a carico del capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere - pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 - a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione precitato.
Art. 111
 Riautorizzazione di spese finanziate con mutuo
nei settori delle opere pubbliche e dei servizi sociali
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
12. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Il predetto onere di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
15. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1987, n. 60, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni per l' anno 1992.
16. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
17. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dai commi 4 e 5 dell' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
18. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 112
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese
già autorizzate per interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione precitato.
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990 e confermata con l' articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui all' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, ed il residuo onere fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione precitato.
3. La spesa di lire 2.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 71, comma 2, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui al RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui all' articolo 1, secondo comma della legge regionale n. 18/1965, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 9.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 71, comma 18, della legge regionale 4/ 1991, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione precitato.
7. La spesa di lire 2.500 milioni, autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 16/1965, e successive modificazioni e integrazioni, è imputata per l' importo di lire 1.000 milioni al capitolo corrispondente al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.
TITOLO X
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA
DI QUOTE ANNUALI
DI SPESA NEL TRIENNIO 1992- 1994
Art. 113
 Interventi nei settori del territorio, dell' ambiente
e delle opere pubbliche
(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 autorizzata con l' articolo 23, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è suddivisa in ragione di di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 10.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 68, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.500 milioni rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 68, comma 8, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, si intende autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. La quota di lire 7.000 milioni, autorizzata con l' articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, e così rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 68, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l' anno 1993, con l' articolo 68, comma 17, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 114
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.5.2. e 1.5.3.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata nell' ammontare di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 37, comma 13, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e così rideterminata con l' articolo 69, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e ridotta in relazione al disposto di cui all' 7, comma 20, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata nell' ammontare di lire 2.000 milioni con l' articolo 37, comma 8 della legge regionale n. 3/1990, e così ridotta in relazione al disposto di cui all' articolo 7, comma 15, della legge regionale n. 57/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Sono revocate le spese per gli anni dal 1992 al 2000, autorizzate e rideterminate nelle misure sottoriportate dalle disposizioni a fianco delle medesime indicate, ed iscritte sul capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992:
a) le quote di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 200, autorizzate dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14;
b) la spesa di lire 5.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale n. 3/1990;
c) la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale n. 3/1990, rideterminata dall' articolo 69, comma 6, della legge regionale n. 4/1991 e ridotta conseguentemente al disposto di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 57/1991;
d) la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1993, così come rideterminata per l' anno medesimo dall' articolo 69, comma 6, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta conseguentemente al disposto di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 57/1991.

4. È revocato il limite d' impegno quindicennale di lire 2.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. È revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 11, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. È revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 16, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 8 della legge regionale n. 25/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994
Art. 115
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.2.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.3.)
1. La quota di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si intende autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, è ridotta dell' importo di lire 800 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 70, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 116
 Interventi nei settori economici
(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1., 3.1.7., 3.2.1.,
3.2.5., 3.4.1. e 3.5.1.)
1. L' autorizzazione della spesa complessiva di lire 2.645.940.000 per l' anno 1992, disposta dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità ivi previste, in attuazione del Regolamento n. 1401/86 del Consiglio della Comunità Europea del 6 maggio 1986, si intende data a fronte della maggiore entrata di pari importo complessivo iscritta sui capitolo 574 e 575 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. Le quote di spesa già imputate ai capitoli corrispondenti ai capitoli 2841, 2927, 6288, 6290, 6292 e 6294 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, fanno carico rispettivamente ai capitoli 2859, 2860, 2926, 6287, 6289, 6291 e 6293 del medesimo stato di previsione.
2. È revocata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 61 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. È revocata la spesa di lire 5000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 65, comma 7, della legge regionale n. 3/1990, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 80, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.600 milioni per l' anno 1992 e lire 1.400 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 89 della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. La spesa di lire 18.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 71, comma 12, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è ridotta dell' importo di lire 3.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall' articolo 88 della legge regionale n. 3/1990 per l' anno 1992 e così rideterminata con l' articolo 71, comma 13, della legge regionale n. 4/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
TITOLO XI
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 9/2011
2 Rimane inefficace l'iterazione dell'abrogazione di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 10/2012.
Art. 119
 Interventi per la liquidazione della società
<< Udine '90 >> (programma 0.6.1.)
1. Al fine di consentire la sollecita definizione degli atti per lo scioglimento della società << Udine '90 >> Srl, in stato di liquidazione per avvenuto conseguimento dell' oggetto sociale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, ai sensi dell' articolo 1260 del Codice civile, nella titolarità dei crediti vantati dalla Società nei confronti dell' Erario, così come risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell' imposta sul valore aggiunto e dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche, mediante conferimento alla Società medesima del controvalore in numerario, fino alla concorrenza di lire 450 milioni.
2. L' operazione di cessione dei crediti di cui al comma 1 è formalizzata attraverso appositi atti, previo accertamento peritale della esatta consistenza dei crediti oggetto della cessione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a ripianare le passività maturate della Società predetta, anche relative alle anticipazioni bancarie, sino alla concorrenza di lire 260 milioni.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 710 milioni per l' anno 1992.
5. IL predetto onere di lire 710 milioni fa carico al capitolo 1342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Gli introiti derivanti dall' applicazione della disposizione di cui al comma 1 - valutati in lire 450 milioni - sono accertati sul capitolo 1083 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 124
1. L' Ente tutela pesca è autorizzato a stipulare un mutuo per la ristrutturazione del Laboratorio ittico con sede in Ariis di Rivignano. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Ente un contributo pluriennale per la durata di 10 anni, nella misura massima di lire 150 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo predetto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 150 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
6. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 4254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 125

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 127
1. La maggiorazione degli interessi legali prevista dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 11, non trova applicazione nel caso di revoca di finanziamenti erogati per la sistemazione della viabilità di accesso a impianti di smaltimento e non più necessari in relazione alle esigenze della nuova localizzazione, relativamente ai finanziamenti assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1985.
Art. 129

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 130

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 131

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 41/2017
Art. 132
1. All' articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo la parola << Trieste >> è aggiunta la locuzione << , nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo >>.
Art. 133

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 134

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 35/1992
2 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 135

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 136
1. All' articolo 38, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl; >>.

2. I finanziamenti straordinari disposti dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 47/1991 possono essere concessi, nella misura massima di lire 1.000 milioni, anche alle imprese che realizzino nel sito iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse, per il finanziamento ed il rimborso delle spese, sostenute e da sostenersi, per i corsi di formazione necessari alla riqualificazione del personale.
Art. 137

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001
Art. 138
1. Nel testo dell' articolo 61, comma 4, lettera b) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la locuzione << di cui all' articolo 30, comma 1, >> è sostituita dalla locuzione << di cui all' articolo 30, comma 3, >>.
Art. 140
1. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, limitatamente all' anno 1992, non trova applicazione il termine di cui al comma 3 dell' articolo medesimo. La domanda per la concessione dei contributi al costituendo Consorzio per la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia è presentata alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e dei traffici entro sessanta giorni dalla costituzione del Consorzio predetto.