Art. 38
Bonifica di aree industriali
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di are a destinazione industriale di loro pertinenza, fino alla concorrenza dell' ottanta per cento degli oneri derivanti dalla bonifica delle aree medesime, sempreché l' inquinamento non derivi dalla violazione di norme da parte del soggetto beneficiario.
2. Le domande per l' ottenimento dei contributi vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' ambiente, secondo le modalità che vengono fissate in apposito regolamento. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente.