1.
L' oggetto sociale dell' Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l' estero persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere iniziative, anche al di fuori del territorio regionale, atte a coordinare ed assistere commercialmente le imprese industriali e di servizio alla produzione della regione nei loro programmi di penetrazione commerciale;
b) organizzare, direttamente o indirettamente, la promozione di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi e fornire alle imprese, ai loro consorzi e raggruppamenti, nonché ad operatori economici che ne facciano richiesta, servizi di natura tecnica e progettuale finalizzati alle attività stesse.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l' Agenzia stabilisce i necessari accordi, ivi compresa la partecipazione, con organismi di servizio alle imprese, finalizzati allo sviluppo del commercio e degli scambi internazionali, aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia, avvalendosi del Centro di Servizi di cui all'
articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le attività rientranti nei fini istituzionali del Centro stesso.