1.
Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
b) attivitą promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
c) partecipazione a incontri business to business;
d) realizzazione di attivitą di promozione e marketing su specifici mercati;
e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacitą internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietą intellettuale;
g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
h) attivitą di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.