Art. 16
Norme finanziarie -
Progetti cartografici degli enti locali
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 2023 (2.1.232.5.10.32) con la denominazione: << Contributi a Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi per la realizzazione di progetti di cartografia di interesse regionale >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. AL predetto onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2019 dello stato di previsione precitato.