Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995
2 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
3 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 1, L. R. 22/2012
CAPO I
 Oggetto e competenze
Art. 1
 Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina - nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con l' osservanza delle vigenti leggi statali che regolano l' esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici - l' attività cartografica e l' elaborazione dei dati informativi territoriali d' interesse regionale finalizzati alla conoscenza ed alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
CAPO II
 Progetto generale del sistema cartografico regionale
Art. 4
1. Con il progetto generale del sistema cartografico regionale si provvede:
a) a definire le caratteristiche tecniche della carta tecnica regionale numerica (CTRN);
b) a definire le caratteristiche tecniche utilizzate dal sistema di gestione della CTRN;
c) a definire le caratteristiche tecniche per l' interfacciamento della CTRN con il sistema per l' elaborazione dei dati informativi territoriali di cui all' articolo 104, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge e di ogni banca - dati di tipo normativo;
d) ad individuare le carte tematiche d' interesse regionale ed eventuale altra cartografia numerica d' interesse regionale a scala diversa dalla CTRN;
e) all' analisi di ipotesi di sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione e l' aggiornamento dei prodotti cartografici d' interesse regionale;
f) a fornire per il triennio le fasi di attuazione per programmi annuali;
g) ad individuare i progetti di produzione cartografica proposti da Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi ritenuti d' interesse regionale, da coordinare e finanziarie;
h) a definire le modalità e le procedure per la informatizzazione della cartografia catastale su tutto il territorio regionale d' intesa con l' Amministrazione statale competente;
i) a definire gli interventi necessari alla realizzazione di una rete di servizio decentrata sul territorio regionale per la gestione delle informazioni cartografiche e territoriali e per l' accesso alle stesse secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 12.

2. Non fanno capo al progetto generale di cui al presente Capo i programmi di cartografia geologica di base alla scala 1: 50.000 e di cartografia geologico - tecnica a grande scala di competenza della Direzione regionale dell' ambiente; tali programmi devono tuttavia essere coerenti con il progetto generale e compatibili, per le tecnologie informatiche, con il sistema cartografico regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2 bis, L. R. 42/1996
CAPO III
 Progetti di enti locali
CAPO IV
 Sistema informativo territoriale cartografico
Art. 10
 Sistema informativo territoriale cartografico
1. Con la presente legge viene avviato il sistema informativo territoriale cartografico (SITC) presso il Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la predisposizione dei tematismi, procedure, codifiche e di ogni altro elemento tecnico utile alla costruzione di ogni tipo di cartografia necessario alle singole banche - dati degli uffici e degli enti utenti regionali e non regionali, nell' osservanza delle rispettive responsabilità e competenze.
2. Per l' esplicazione dell' attività di cui al comma 1, viene costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Direttore regionale della pianificazione territoriale e composta:
a) dal Direttore del Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia;
b) dai Direttori regionali, o da loro delegati, dell' ambiente, delle foreste e dei parchi, dell' edilizia e dei servizi tecnici, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile e dell' ufficio di piano;
c) dal Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale.

3. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto, di volta in volta, anche rappresentanti di altri uffici ed enti che abbiano la necessità di utilizzare il servizio reso attraverso il SITC per i loro compiti d' istituto.
4. In assenza del Direttore regionale della pianificazione territoriale, la Commissione è presieduta dal Direttore del Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale.
6. La Commissione dura in carica per cinque anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 11
 Personale addetto
1. Per la realizzazione del SITC, istituito ai sensi dell' articolo 10, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a nove unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere e tre in quella di segretario.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere, con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di quattro unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 3 posti di consigliere, con profilo professionale urbanista, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di due unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra - disegnatore, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di tre unità.
Art. 12
1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali di cui alla presente legge, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il diritto di accesso alle informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia e di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
2. Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono indicate, nel rispetto della legislazione vigente, le procedure di accordo con altri enti ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici o privati per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche e territoriali di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2000
CAPO V
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 13
 Collaudo degli elaborati cartografici
1. Per le specifiche caratteristiche della cartografia tecnica regionale numerica di tipo aerofotogrammetrico e tematico, la nomina di collaudatore spetta all' Assessore regionale all' edilizia e ai servizi tecnici di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
2. La scelta del collaudatore va fatta fra gli iscritti nell' elenco regionale di cui al Capo VI della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46; qualora per le operazioni richieste non vi sia la presenza nell' elenco suddetto di professionisti provvisti della necessaria specializzazione tecnica e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l' Assessore all' edilizia e ai servizi tecnici provvede, di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale, alla nomina di altro professionista di provata esperienza.