Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 62 - TESTO VIGENTE dal 01/01/1992
Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.
Art. 2
1. Per processo produttivo si intende quello nel corso del quale si attua la trasformazione e la lavorazione di materie prime oppure di materie prime secondarie allo scopo di realizzare prodotto finito da inserire nel ciclo commerciale.