Legge regionale 09 dicembre 1991 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 11/04/2014

Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 148, L. R. 1/2005

Art. 1

Interventi concernenti la promozione del sistemadei trasporti del Friuli - Venezia Giulia

1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti e con l' obiettivo di proporre un' immagine unitaria ed integrata delle realtà dei trasporti della regione Friuli - Venezia Giulia, favorendone un' efficace presentazione a carattere promozionale sui mercati di interesse regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, partecipandovi, la formazione di un Consorzio di cui possono far parte enti pubblici ed organismi privati interessati al settore dei traffici.

2. A tal fine, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi annuali, fino al 90% della spesa prevista e ritenuta ammissibile, per la realizzazione dei programmi di attività del Consorzio di cui al comma 1, ivi comprese le ordinarie spese di gestione.

3. La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Direzione regionale dei trasporti e traffici entro il febbraio di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi previsti e di un preventivo sommario di spesa, comprensivo delle spese di gestione ed indicante l' ammontare delle entrate ordinarie e straordinarie previste.

(1)

4. Il beneficiario è tenuto ad utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell' anno di erogazione.

5. Il rendiconto relativo all' utilizzazione dei contributi concessi deve essere presentato, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con le iniziative finanziate, entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.

6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori 12 mesi.

Note:

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 140, comma 1, L. R. 4/1992

Art. 2

Interventi a favore dei traffici multimodali

1. I contributi assegnati alla società prevista dalla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 35 possono essere destinati anche alla copertura delle spese di gestione oltre che alla realizzazione di singole iniziative o programmi di attività.

Art. 3

Interpretazione autentica del comma 2dell' articolo 22 << lavori in economia >>della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

1. In via di interpretazione autentica, la locuzione << ha luogo a cura del Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna >> di cui al comma 2, dell' articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 va intesa nel senso che gli interventi previsti dal citato articolo vengono disposti dal Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna.

Art. 4

Interpretazione autentica dell' articolo 29<< Contributi a favore dell' AIOM >>della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

1. In via di interpretazione autentica l' ammontare dei contributi previsti dall' articolo 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, deve intendersi commisurato all' insieme delle spese previste per la realizzazione dei programmi dell' Agenzia, ivi comprese le ordinarie spese di gestione dell' Agenzia stessa.

Art. 5

Contributi a favore dell' Ente autonomo del portodi Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale delComune di Monfalcone e della zona dell' Aussa - Corno

(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e di Porto Nogaro, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente autonomo del porto di Trieste ed ai Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell' Aussa - Corno, contributi annuali per la durata di quindici anni.

2. I contributi di cui all' articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, possono essere destinati a coprire le spese, in linea capitale e per interessi sostenute dagli enti beneficiari a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito operanti nel Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.

(2)

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 2.

(1)

4. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 2.

5. La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dai seguenti documenti:

a) deliberazione dell' organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;

b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa corrente e l' indicazione dei mezzi di finanziamento.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 25, comma 15, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 36/1995

Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998

Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998

Articolo interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 16/2001

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 34, L. R. 23/2001

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006

Articolo interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11 bis, L. R. 3/2014

Art. 6

Partecipazione del Friuli - Venezia Giuliaall' intesa tra regioni idroviarie

1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della rete idroviaria regionale, nel più ampio contesto del sistema idroviario padano - veneto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire all' intesa, prevista dall' articolo 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, già costituita tra le Regioni Veneto, Emilia - Romagna, Lombardia e Piemonte.

2. Le modalità di partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia sono regolate a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con le Regioni di cui al comma 1.

Art. 7

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1, comma 1, e dell' articolo 6 fanno carico al capitolo 220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3902 (2.1.162.2.09.20) con la denominazione << Contributi annuali al costituendo organismo per la promozione di un' immagine unitaria della realtà dei trasporti regionali, per la realizzazione dei programmi di attività e per le spese di gestione >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3902 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni in termini di competenza si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3900 dello stato di previsione precitato.

6. Per le finalità previste dall' articolo 5, relativamente all' Ente autonomo del porto di Trieste, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3791 (2.1.236.4.09.20) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

10. Al predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3789 dello stato di previsione precitato.

11. Per le finalità previste dall' articolo 5, relativamente al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.

13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3792 (2.1.234.4.09.20) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

15. Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3785 dello stato di previsione precitato.

16. Per le finalità previste dall' articolo 5, relativamente al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

17. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3793 (2.1.234.4.09.20) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992-1993.

19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3776 dello stato di previsione precitato.