Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 9
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica:
a) nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 51, primo comma, primo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nella qualità di coniuge di soggetto già beneficiario delle provvidenze previste dall' articolo 58 della citata legge regionale n. 25 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni, per il completamento di un alloggio in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976;
b) nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ed abbiano beneficiato dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per il recupero statico e funzionale di edifici non adeguati alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare, secondo le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11
 
1. Nei casi previsti dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche a favore di coloro che in qualità di successori per causa di morte abbiano utilmente ripetuto la domanda presentata dal " de cuius" e la stessa risulti astrattamente accoglibile ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dovrà essere presentata dagli interessati, per i casi di ordinanza di demolizione già notificata, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza di demolizione venga notificata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
4. In via transitoria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche in favore dei successori << mortis causa >> che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ripetuto la domanda del << de cuius >>.
Art. 12
 
1. Le provvidenze per il recupero statico e funzionale dei vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.
3. Ai fini della determinazione delle provvidenze per il ripristino di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all' attività aziendale.
4. Le domande di contributo eventualmente presentate in tempo utile anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
6. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 13
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, il contributo ivi previsto è concesso al Comune per gli alloggi ricevuti dal medesimo in donazione e sui quali sia necessario eseguire delle opere per renderli agibili e di carattere definitivo, anche in assenza del titolo comprovante l' acquisto della proprietà dei sedimi su cui insistono i suddetti alloggi.
Art. 14
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le opere ivi previste sono finanziabili anche quando siano finalizzate alla ricostruzione o alla riparazione di edifici assistiti dai benefici recati da leggi statali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 15
1. Le domande utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dai soggetti che non siano in grado di dar corso ai lavori di riparazione a causa delle precarie condizioni socio - economiche in cui versa il proprio nucleo familiare, dovute alla presenza di componenti disoccupati o infermi di mente o inabili, titolari di reddito minimo, sono valide ai fini della fruizione alternativa, rispetto al mutuo agevolato di cui all' articolo 14 della citata legge regionale n. 2 del 1982, dell' intervento pubblico di riparazione da parte del Comune avente per oggetto l' esecuzione diretta delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento del minimo abitabile, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in supero di spesa rispetto ai limiti parametrici stabiliti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. Le opere della cui esecuzione si tratta sono solamente quelle previste dal progetto approvato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L' accesso ai benefici previsti dal precedente articolo è limitato a coloro le cui precarie condizioni familiari sono attestate dal Sindaco del Comune presso il quale è stata presentata la domanda di cui al comma 1, ed è subordinato alla conferma espressa dell' intervento manifestata entro trenta giorni dall' invito all' uopo rivolto dal Sindaco agli interessati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 16
 
1. All' articolo 16, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi. >>.
Art. 17
 
1. In deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano alienato, prima dell' entrata in vigore della presente legge, la quota di proprietà dell' alloggio posseduta in costanza di procedimento contributivo agli altri comproprietari, ancorché per il medesimo alloggio abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 sono annullati e, per l' effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei contributi.
Art. 18
 
1. Con riferimento agli interventi di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi predetti dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato a norma delle vigenti disposizioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune.
2. Con riferimento agli interventi indicati al comma 1, nonché a quelli aventi ad oggetto gli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, qualora gli interessati siano ricorsi a progetti stralcio o a lotti di progetti generali in corrispondenza dell' entità di finanziamento ricevuto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti sugli importi dell' opera eccedente il finanziamento concesso su domanda da presentarsi anche oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.
3. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
5. In relazione agli edifici indicati al comma 4, sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa con i quali è stato disposto, anche in assenza di perizia, l' utilizzo di economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.
Art. 19
 
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune nel cui territorio è situato l' edificio interessato dall' intervento.
5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
Art. 20
 
1. Le domande presentate ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle quali sia stata disposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l' assegnazione di massima del relativo finanziamento, sono fatte valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo ancorché il soggetto richiedente difettasse, alla data degli eventi sismici, del requisito della personalità giuridica e quantunque l' unità immobiliare, pur essendo destinata, alla medesima data, agli usi di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, non lo fosse in modo conforme alle finalità esclusive o preminenti del soggetto proprietario.
2. Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico dell' intero edificio in cui è inserita l' unità immobiliare di cui al comma 1.
Art. 24
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell' Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal collegio arbitrale o dall' autorità giudiziaria, anche se non liquidate nel lodo o nella sentenza o con separata ordinanza del collegio, ivi comprese le spese per consulenze tecniche o per interessi o di patrocinio legale o di altro genere.
Art. 25
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e loro successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni e di altri Enti pubblici operanti nelle zone terremotate; conseguentemente, le aperture di credito di cui al terzo comma dell' articolo 70 della citata legge regionale n. 55 del 1986 sono disposte anche a favore del legale rappresentante delle predette amministrazioni.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27
 
1. All' articolo 72, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono aggiunte, in fine, le parole: << nonché alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime >>.
Art. 29
 
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole << non superiore a lire 15.000.000 per alloggio >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a lire 25.000.000 per alloggio >>.
Art. 30
 
1. I termini per la presentazione delle domande di anticipazione, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di decesso del socio richiedente l' anticipazione di cui all' articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988, così come modificato dall' articolo 29 della presente legge, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda relativa può essere ripetuta dai successori per causa di morte del socio prenotatario o assegnatario che subentrino nella qualità di socio al defunto o che conseguano la proprietà dell' alloggio. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi alla predetta data, e dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 34
 
1. Al comma 1 dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. >>.
Art. 35
 
1.
Dopo l' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto il seguente:
<< Art. 39 bis
 
1. L' applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell' articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa dalla contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un giudizio civile avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell' intervento assistito dai contributi ovvero di altro procedimento giurisdizionale che comunque condizioni in concreto la facoltà di intervenire sull' edificio.
2. La decadenza dai benefici riprende ad operare ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l' intervento assistito dai benefici non sia ultimato.
3. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 39, nei casi indicati al comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell' intervento. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di soggetto o di importo. >>.

Art. 36
 
1. All' articolo 40, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39, e successive modifiche ed integrazioni, il termine decennale decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori. >>.
Art. 37
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 48 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche agli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che non si siano potuti completamente recuperare a causa dell' applicazione dei parametri di contenimento della spesa stabiliti in via amministrativa per gli interventi sugli edifici di pregio ambientale, storico, artistico e culturale, catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, o per altre ragioni comunque connesse all' esaurimento delle disponibilità finanziarie.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 39
 
1. AI fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell' articolo 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, vanno compresi fra gli edifici riparati o ricostruiti anche quelli per i quali il Comune abbia effettuato gli accertamenti dello stato di attuazione delle opere realizzate ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con l' adozione di provvedimenti di diniego del contributo fondati sul rilievo che, alla data di presentazione della relativa domanda, non erano conclusi gli interventi di riparazione o di ricostruzione dell' immobile interessato dai fenomeni di infiltrazione d' acqua.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 40
 
1. All' articolo 101, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all' articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall' articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 96 dalla presente legge. >>.
Art. 41
 
1. Le domande di trasferimento dei contributi eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine indicato dall' articolo 168, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono fatte valide agli effetti dell' applicazione, in regime di ultrattività, delle disposizioni abrogate in materia di trasferimento dei contributi, qualora gli interessati avessero erroneamente presentato, entro il predetto termine, domanda di trasferimento in un Comune per il quale la legge non consentiva il rilascio dell' autorizzazione e la nuova domanda, prodotta oltre il termine in questione, sia stata presentata allo scopo di rimediare all' erronea indicazione del Comune contenuta nella precedente domanda.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 5, L. R. 64/1991
Art. 43
 
1. Al comma 2 dell' articolo 169 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all' emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine. >>.