Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 74
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 151, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall' articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, sono estese ai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone terremotate che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all' esercizio delle proprie funzioni.