1. Nei casi di rideterminazione in aumento del contributo disposta dal Sindaco in via di autotutela, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per vizi originari di legittimità del provvedimento di concessione, all' importo da concedere a titolo di conguaglio si applica l' indicizzazione vigente alla data di adozione del decreto di rideterminazione del contributo, anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 45, ultimo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'
articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982 n. 2 e modificato dall'
articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, nonché nell' articolo 17, ultimo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'
articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e interpretato autenticamente dall'
articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e nell' articolo 31, ultimo comma, della citata
legge regionale n. 30 del 1977, così come inserito dall'
articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.