Art. 47
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelle ancora da effettuare alla medesima data, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori, è disposto nei confronti del Comune nel cui territorio insiste l' edificio, ancorché la proprietà dello stesso appartenga a soggetto distinto al quale il Comune anticipi o abbia anticipato le relative spese.