Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 39
 
1. AI fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell' articolo 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, vanno compresi fra gli edifici riparati o ricostruiti anche quelli per i quali il Comune abbia effettuato gli accertamenti dello stato di attuazione delle opere realizzate ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con l' adozione di provvedimenti di diniego del contributo fondati sul rilievo che, alla data di presentazione della relativa domanda, non erano conclusi gli interventi di riparazione o di ricostruzione dell' immobile interessato dai fenomeni di infiltrazione d' acqua.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 37/1993