Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 30
 
1. I termini per la presentazione delle domande di anticipazione, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di decesso del socio richiedente l' anticipazione di cui all' articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988, così come modificato dall' articolo 29 della presente legge, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda relativa può essere ripetuta dai successori per causa di morte del socio prenotatario o assegnatario che subentrino nella qualità di socio al defunto o che conseguano la proprietà dell' alloggio. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi alla predetta data, e dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.