Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
CAPO II
 Spese finanziate con storni e rideterminazioni di spesa
Art. 45
 Interventi nel settore agricolo
(programmi 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spese di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1991.
8. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 120 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 1.153 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.153 milioni per l' anno 1991.
14. Il predetto onere di lire 12 milioni fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 12 milioni per l' anno 1991.
15. All' onere complessivo di lire 2.635 milioni previsto dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 si provvede come segue:
a) per lire 1.300 milioni mediante storno dai capitoli 6588 e 6602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, dell' importo di lire 300 milioni e, rispettivamente, dell' importo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1990 e trasferite ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 24 gennaio 1991;
b) per lire 600 milioni mediante storno dai capitoli 6589 e 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, dell' importo di lire 200 milioni e, rispettivamente, dell' importo di lire 400 milioni, corrispondente alla quota, e, rispettivamente, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 75 del 15 febbraio 1991;
c) per lire 735 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
 Teatri stabili di prosa
(programma 2.4.3.)
1. In conformità alle disposizioni del decreto 29 novembre 1990 del Ministro del turismo e dello spettacolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, in base ai nuovi statuti, al teatro stabile del Friuli - Venezia Giulia ed al Teatro stabile sloveno di Trieste.
2. Ai sensi dell' articolo 2 del precitato decreto, l' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a conferire agli enti medesimi le somme per la costituzione del fondo di dotazione.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato il conferimento dell' importo di lire 150 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia, ed il conferimento di lire 100 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono istituiti - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VI - i seguenti capitoli:
a) capitolo 5601 (2.1.254.3.06.06) con la denominazione << Concorso nella costituzione del fondo di dotazione dell' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1991;
b) capitolo 5602 (2.1.254.3.06.06) con la denominazione << Concorso nella costituzione del fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1991.

6. Al predetto onere di lire 250 milioni, in termini di competenza, si provvede, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 5574 dello stato di previsione precitato.
7. Gli oneri conseguenti all' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale n. 68/81, come integrato dal comma 3, fanno carico al capitolo 5574 dello stato di previsione precitato, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 48
 Rideterminazione di spesa
(programma 1.5.3.)
1. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.