Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO II
 Norme autorizzative
di nuove o maggiori spese
CAPO I
 Interventi nel settore dell' ambiente,
delle opere pubbliche e dell' edilizia
Art. 17
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP ) contributi pluriennali, sino a 2.000 milioni annui per 15 anni, per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992, è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3303 (1.1.235.04.07.26) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore degli IACP per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 87, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 2 sostituito da art. 132, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3 Comma 4 abrogato da art. 132, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, L. R. 45/1993
5 Comma 2 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993
6 Comma 3 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 31/1996
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 19
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle spese di restauro dell' ex caserma napoleonica << Monte Santo >>.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
10. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3406 (2.1.232.3.08.26) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle opere di restauro dell' ex caserma napoleonica << Monte Santo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aviano un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell' area industriale e per la realizzazione di opere di competenza comunale.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3407 (2.1.232.5.08.27.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Aviano per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell' area industriale e per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
15. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campoformido un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse con gli insediamenti di alloggi destinati al personale militare.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
18. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3408 (1.2.232.3.08.27.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Campoformido per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse con gli insediamenti di alloggi destinati al personale militare >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1992.
19. Nel testo dell' articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la locuzione << e sociali >> viene sostituita dalla locuzione << , sociali e di promozione turistica >>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:<< 1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l' acquisto ed il riattamento di immobili catalogati ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali. >>;
viene sostituita dalla locuzione << ai commi 1 e 1
bis >>;
d) il comma 3 è abrogato.

20. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell' articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come inserito dal comma 19 lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
21. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 20
 Riautorizzazioni di spesa per opere di pubblico interesse
(programmi 0.6.1., 1.1.2. e 1.4.3.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 360 milioni fa carico al capitolo 1361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 360 milioni per l' anno 1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 65 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 260 milioni per l' anno 1991;
b) lire 65 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2007.

9. L' onere complessivo di lire 390 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzative per gli anni dal 1994 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi approvati dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1989, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 30 milioni.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 60 milioni per l' anno 1991;
b) lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.

13. L' onere complessivo di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo, viene conseguentemente, elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall' articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente alle opere assentite dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1990, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
16. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1991.
CAPO II
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 25
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2, 2.3.3. e 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1991 e lire 300 milioni per l' anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5195 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell' associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >> con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della casa dello studente medesima e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1991 e lire 300 milioni per l' anno 1992.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5587 (2.1.162.5.06.06) con la denominazione << Sovvenzione annua alla << Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze >>, con sede in Trieste, per l' istituzione e l' attività del << Museo internazionale dell' immaginario scientifico >> di Trieste e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5587 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
14. La sovvenzione è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L' erogazione della sovvenzione predetta può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 15.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
18. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5586 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
2 Parole sostituite al comma 15 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
3 Parole sostituite al comma 17 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
4 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999
5 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999
6 Comma 9 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999
CAPO III
 Interventi nel settore delle attività economiche
Art. 37
 Interventi a favore delle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Il limite di impegno autorizzato dall' articolo 60, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è revocato: conseguentemente, vengono revocate le annualità ad esso relative, pari a lire 300 milioni annui dal 1992 al 1996, iscritte sul capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
2. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
4. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, a decorrere dall' anno 1992, il limite di impegno di lire 400 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
8. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene conseguentemente, elevato di pari importo.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 38
2. Il programma delle opere necessarie alla messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl, nonché di messa in sicurezza e di apprestamento dell' area destinata all' insediamento dell' attività produttiva sostituiva viene approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria, di concerto con l' Assessore alle finanze.
3. I rapporti tra l' Amministrazione regionale e la SIM SpA relativi alle opere previste dal comma 1 sono regolati da apposita convenzione che definisce tempi di esecuzione, costi e modalità di pagamento.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata al spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7551 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla SIM SpA per l' attuazione delle opere di competenza regionale relative alla messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl, di messa in sicurezza e di apprestamento dell' area destinata all' insediamento dell' attività produttiva sostitutiva nonché per la parziale copertura dei disavanzi pregressi dell' attività estrattiva svolta >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
6. Con successiva legge regionale, in relazione agli interventi previsti dalla vigente normativa statale in materia mineraria, in riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall' articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e dall' articolo 87 della legge 1 febbraio 1991, n. 4, anche con riferimento alla somma di cui al comma 1, si procede, previo accertamento tecnico - amministrativo, alla rideterminazione positiva o negativa delle posizioni creditorie e debitorie in essere fra l' Amministrazione regionale e la SIM SpA, complessivamente inerenti alla miniera di Raibl.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 136, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 136, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4 Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 40
1. Per le finalità previste dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ivi compresa l' acquisizione di quote di controllo in società di capitale che, direttamente o a mezzo di società controllate, svolgano attività analoghe o complementari all' oggetto sociale della Promotur, o attività comunque connesse al settore turistico, nell' ambito dei poli di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 1566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Nella denominazione del predetto capitolo 1566, dopo la locuzione << da discesa >> viene aggiunta la locuzione << e per l' acquisizione di quote di controllo in società di capitali che, direttamente o a mezzo di società controllate, svolgano attività analoghe o complementari all' oggetto sociale della Promotur, o attività comunque connesse al settore turistico, nell' ambito dei poli di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia >>.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 5, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
CAPO IV
 Finanziamenti straordinari a favore di enti locali,
loro consorzi ed altri enti pubblici
operanti nel territorio regionale
Art. 42
 Copertura di disavanzi delle gestioni di servizi socio -
assistenziali
(programma 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ed istituzioni locali previsti dall' articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ai Consorzi e alle Associazioni previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1990.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni per l' anno 1991.
4. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 133, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002