Art. 52
Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.2.2.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8034 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1991.