Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 38
2. Il programma delle opere necessarie alla messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl, nonché di messa in sicurezza e di apprestamento dell' area destinata all' insediamento dell' attività produttiva sostituiva viene approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria, di concerto con l' Assessore alle finanze.
3. I rapporti tra l' Amministrazione regionale e la SIM SpA relativi alle opere previste dal comma 1 sono regolati da apposita convenzione che definisce tempi di esecuzione, costi e modalità di pagamento.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata al spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7551 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla SIM SpA per l' attuazione delle opere di competenza regionale relative alla messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl, di messa in sicurezza e di apprestamento dell' area destinata all' insediamento dell' attività produttiva sostitutiva nonché per la parziale copertura dei disavanzi pregressi dell' attività estrattiva svolta >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
6. Con successiva legge regionale, in relazione agli interventi previsti dalla vigente normativa statale in materia mineraria, in riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall' articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e dall' articolo 87 della legge 1 febbraio 1991, n. 4, anche con riferimento alla somma di cui al comma 1, si procede, previo accertamento tecnico - amministrativo, alla rideterminazione positiva o negativa delle posizioni creditorie e debitorie in essere fra l' Amministrazione regionale e la SIM SpA, complessivamente inerenti alla miniera di Raibl.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 136, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 136, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4 Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992